Archivi giornalieri: 20/05/2019

NUOVO STATUTO

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI

di Zanica – A.P.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO STATUTO SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanica, 12 aprile 2019

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ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI ZANICA“APS”

Via Fiume​​ 2 - ​​ Zanica (BG)

Codice fiscale: ​​ 95016930166

 

 

Indice Generale

 

 

 

 

STATUTO

 

 

 

Art.  ​​​​ 1 – Denominazione e sede

Art.  ​​​​ 2 - Finalità

Art.  ​​​​ 3 – Attività di interesse generale

Art.  ​​​​ 4 - Ammissione

Art.  ​​​​ 5 - Diritti e doveri degli aderenti

Art.  ​​​​ 6 -​​ Patrimonio – Entrata

Art.  ​​​​ 7 - Organi Sociali dell’Associazione

Art.  ​​​​ 8 - Assemblea degli aderenti​​ 

Art.  ​​​​ 9 - Consiglio Direttivo

Art. 10 - Presidente

Art. 11 - Comitato Esecutivo

Art. 12 - Segretario

Art. 13 - Tesoriere

Art. 14 - Collegio dei Revisori​​ dei Conti

Art. 15 - Collegio dei Garanti

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Art. 17 – Esercizio sociale

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

 ​​ ​​ ​​​​ Scioglimento dell’Associazione

Art. 20 - Norme di rinvio

 

 

 

 

Statuto​​ deliberato ed approvato il 12 aprile 2019

 

 

 

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI

di Zanica – A.P.S.

 

STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione e sede

 

1.1 - È costituita, l’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI ZANICA-A.P.S” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

 

1.2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

 

1.3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Zanica (Bg) e la sua durata è illimitata.

 

1.4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.​​ 

 

Art. 2 – Finalità

 

2.1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire le finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria, alla ricerca del confronto e del dialogo fra le generazioni, alla difesa della persona umana in tutte​​ le sue fasi e senza fini di lucro.

L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art 3 - Attività di interesse generale

 

3.1- L’associazione, nel perseguire le finalità di cui​​ sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dal c.1, art.5 del D.Lgs.117/2017:

  • interventi e servizi sociali (lettera a);

  • interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i);

  • beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e succ. mod. (lettera u);​​ 

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (lettera w);​​ 

  • di supporto operativo alle istituzioni pubbliche per lo sviluppo e promozione di servizi civili e sociali;

 

3.2 - In particolare l’associazione si propone di svolgere:

  • il trasporto sociale di persone bisognose;

  • la vigilanza per attraversamento pedonale degli alunni delle scuola e del piedi bus;

  • la vigilanza durante le manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale, parrocchia e altre associazioni secondo le disposizioni contenute nella convenzione comunale;

  • l’assistenza ai bambini sul pulmino della scuola materna;

  • le visite ai degenti zanichesi presso le case di riposo del circondario;

  • la gestione della sala giochi per anziani e della sala convegni dell’amministrazione comunale;

  • il servizio sanitario per la prova della pressione​​ arteriosa, del diabete, del colesterolo, ecc.;

  • l’istruzione di pratiche pensionistiche, di successione e fiscali, ecc in collaborazione con un patronato – caf – convenzionato;

  • il coordinamento di escursioni in montagna dei propri soci;

  • il coordinamento di​​ visite culturali a luoghi d’arte, musei, ecc.;

  • l’organizzazione di incontri culturali;

 

3.3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di​​ volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.​​ 

 

Art. 4 – Ammissione

 

4.1- Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

 

4.2 - Possono essere ammesse le persone giuridiche, che ne condividono gli scopi, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

 

4.3 - Il numero degli associati è illimitato ma,​​ in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

 

4.4 - I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

4.4.1 - I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

 

4.4.2 - I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

 

4.5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.​​ 

 

4.6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

 

4.7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale

 

4.8 - Gli aderenti cessano di partecipare all’Associazione:

 

  • per dimissioni volontarie

  • per mancato versamento del contributo per due anni consecutivi l’esercizio sociale.

  • per decesso

  • per comportamento contrastante con gli scopi statutari o dei regolamenti.

  • per persistente violazione degli obblighi statutari.

.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti.

 

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire​​ alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo, é annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 10 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

5.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

 

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento dell’adesione) e di votare

direttamente o per delega.

  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali.

  • di partecipare alle attività sociali, culturali e ricreative promosse dall’Associazione.

  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

5.3 - Gli aderenti hanno il dovere:

 

  • di​​ osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

  • di​​ versare il contributo stabilito dall’assemblea.

  • di​​ svolgere le attività​​ preventivamente concordate.

  • di​​ mantenere un comportamento conforme alle finalità e agli scopi dell’Associazione.

 

5.4 ​​ Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti​​ possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

 

5.5 Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sciali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

 

    • Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

 

Art. 6 – Patrimonio – Entrata

 

6.1- Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  • da​​ eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

 

6.2 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese dell’Associazione.

  • contributi di privati

  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche.

  • donazioni e lasciti testamentari non vincolanti dall’incremento del patrimonio

  • rimborsi derivanti da eventuali convenzioni regolarmente stipulate.

  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

  • ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

 

6.2.1 - I fondi​​ depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme dai rappresentanti legali secondo deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.​​ 

 

Art.- 7 – Organi dell’Associazione

 

7.1. Gli organi dell’associazione sono:

 

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

  • Il Collegio dei Garanti, se nominato.

 

7.2. Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

 

7.3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le​​ spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

 

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

 

8.1 - L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione​​ 

 

8.2 - L’Assemblea è convocata​​ dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

 

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione​​ 

 

8.4.- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure di un decimo degli aderenti, in tale caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve​​ essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 

8.5 - Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

d)approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la​​ relazione di missione;

e)deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto​​ o alla legge;

f)deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h)approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

i)fissare l’ammontare del contributo associativo;

j)deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto​​ costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.​​ 

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

 

8.7 - L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15​​ giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

 

L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

8.8 - In prima convocazione​​ l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

 

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno e con modalità della prima. Le

deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 18.

 

    • - Ciascun aderente​​ può essere portatore​​ di​​ cinque​​ deleghe di altro aderente.

 

Art.9 – Consiglio Direttivo

 

9.1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

9.2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale​​ risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

9.4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati, per​​ tre volte consecutive, alle riunioni debitamente convocate.

9.6 -​​ Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo di componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.7​​ - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.8 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo​​ ha il compito di:

a)compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;​​ 

b)deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

f)proporre,​​ all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

g)gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

h)determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i)accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)deliberare in merito all’esclusione di soci;

k)proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m)nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n)ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o)assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p)istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q)nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r)delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s)assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.​​ 

 

9.7 - Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

 

Art. 10 – Presidente

 

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

 

Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di​​ donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo.

  • In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,​​ sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

 

Art. 11 – Comitato Esecutivo

 

Il Comitato Esecutivo (se costituito) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre Consiglieri. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 12 – Segretario

 

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (se costituito) e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione,​​ gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.​​ 

 

Art. 13 – Tesoriere

 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la​​ tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

Art. 14 - Organo di Controllo

 

14.1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.​​ 

 

 

14.2. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile;.​​ 

 

14.3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della​​ Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e​​ sul suo concreto funzionamento.​​ 

 

14.4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità​​ alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

 

14.5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle​​ operazioni sociali o su determinati affari.

 

14.6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

 

Art. 15 Collegio dei Garanti

 

15.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.​​ 

 

15.2 - Il Collegio dei Garanti:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedere e il suo lodo è inappellabile.

 

Art. 16 – Gratuità delle cariche

 

16.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

 

16.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti cosi nominati scadono con gli altri componenti.

 

 

Art. 17 – Esercizio Sociale

 

17.1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

17.2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.​​ 

17.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.​​ 

17.4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

17.5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

17.6. Il bilancio preventivo deve essere redatto​​ in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

17.7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

17.8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

 

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

 

18.1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.​​ 

18.2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni​​ 

altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 19- Modifiche​​ allo Statuto- Scioglimento dell’Associazione

 

 

19.1​​ - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con​​ la presenza di almeno i 3 / 4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

19.2 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale​​ del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

Art 20 – Norme di rinvio

 

20.1 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.